Se passi dal Capo di Coda Cavallo, nei prossimi giorni, fai un fischio.
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giovedì 16 luglio 2009
martedì 14 luglio 2009
lunedì 13 luglio 2009
Pubblicità alla televisione svizzera
L'anno scorso in Svizzera la pubblicità televisiva è calata dell'1.4%, ma quest'anno il crollo è preannunciato da due pesanti indizi:
- Per la prima volta a memoria d'uomo (la mia), l'ora esatta prima del TG serale è rimasta senza sponsor.
- In questi giorni le pubblicità più frequenti sono quelle di un piastrellista, di un idraulico e di una ditta di pompe funebri.
giovedì 9 luglio 2009
Excel: a capo nella cella
Molti sanno che è possibile scrivere su più righe all'interno di una cella di Excel 2007, attivando l'opzione "Testo a capo" nella barra multifunzione "Home"; in Excel 2003 e precedenti l'opzione si trova nella scheda "Allineamento" della finestra di dialogo "Formato cella". Vedi ad esempio la cella A1 qui sopra, dove il mio nome rimane spezzato a seconda della larghezza della cella.
Invece nella cella C1 l'a capo l'ho inserito io manualmente, con la combinazione di tasti "Alt+Invio"
Spegnendo l'opzione "Testo a capo", il testo torna su una sola riga. Ciò non è bello, se la cella contiene una frase su più righe, perché togliendo l'a capo le parole si appiccicano senza il necessario spazio.
Allora occorre fare una ricerca e sostituzione globale: trovami gli a capo e sostituiscili con uno spazio. E nella casella "Trova:", per inserire l'a capo, occorre digitare la combinazione di tasti "Ctrl+j" (senza le virgolette), altrimenti la ricerca dell'a capo non funziona.
Ecco, me lo appunto qui sul blog che magari a qualcuno potrebbe servire.
martedì 7 luglio 2009
Te la faccio vedere io la rettifica: effetti collaterali
Giusto per segnalare l'ottimo post di Luca Alagna che prova a ipotizzare scenari possibili in caso di approvazione della legge, dimostrando che non serve a niente e concludendo:
I soggetti deboli (per es. i privati cittadini) sono già tutelati dalla legge sulla diffamazione, che viene usata con successo anche su Internet.Amen!
Ai soggetti forti (es. i grandi marchi, personaggi pubblici) non consiglio di avvalersi della legge (se non in casi estremi), è un atteggiamento visto come prepotente e in molti casi realmente controproducente
lunedì 6 luglio 2009
Mettiamoci insieme (una proposta)
Il giornalista e blogger comasco Giorgio Bardaglio lancia una proposta:
Ma sono fisime mie. Il mondo è pieno di ottimi blog a più mani, e da qualche parte bisogna cominciare a sperimentare. L'ambito locale è molto interessante, e mi sembra offrire più spazio a nuove iniziative. Forza Giorgio!
"Da ieri, quando leggevo l'articolo di uno stagista e mi domandavo che destino professionale lo aspettasse, ho un pensiero fisso. Un'idea, meglio. Quella di creare un blog che possa raccogliere il contributo di tutti i giornalisti legati in un modo o nell'altro a Como.Ho sempre avuto una naturale avversione nei confronti dei blog a più voci: che mi sembrano qualcosa di "meno" rispetto a più blog, ognuno con la sua voce, che si linkano, commentano, riprendono, eccetera. A meno che i contenuti informativi non siano più forti delle persone che fisicamente ne scrivono; o a meno che le diverse personalità siano forti e facilmente riconoscibili.
Un laboratorio di riflessioni, opinioni, confronti con l'obiettivo di prepararsi al tempo avvenire, in modo da avere nei prossimi anni - diciamo i prossimi dieci anni - un'informazione robusta e migliore."
Ma sono fisime mie. Il mondo è pieno di ottimi blog a più mani, e da qualche parte bisogna cominciare a sperimentare. L'ambito locale è molto interessante, e mi sembra offrire più spazio a nuove iniziative. Forza Giorgio!
mercoledì 1 luglio 2009
Te la faccio vedere io la rettifica
La legge sul diritto di rettifica aveva lo scopo di controbilanciare l'enorme potere di chi comprava l'inchiostro a barili, nei confronti del semplice cittadino oggetto di notizie false o errate.
Ildecreto disegno di legge [rettifico grazie a Francesco, nei commenti] in questione vuole estendere questo principio anche ai siti web. Si vuole evitare, ad esempio, che il Corriere della Sera di carta si mantenga nei limiti di una impeccabile correttezza mentre il Corriere online si possa permettere qualsiasi bassezza. Siccome il confine tra testata e sito web è sempre più sfumato, non si è trovato miglior rimedio che includere tutti i siti web, anche quelli che non sono testate giornalistiche, anche quelli che non hanno diffusione nazionale, anche quelli che, a differenza di molte testate giornalistiche, sono pronti ad ammettere e correggere gli errori non appena vengono segnalati.
Allora, se passa una roba simile, io comincio a mandare richieste di rettifica a raffica a tutti i siti web che mi capitano sott'occhio, con particolare accanimento nei confronti dei siti delle società telefoniche e delle maggiori aziende italiane, ogni volta che trovo una tariffa mal presentata, un prodotto ingannevolmente decantato, ma anche una data sbagliata e una virgola fuori posto.
Per chi volesse documentarsi, dal sito della Camera dei Deputati copincollo i passi saliente dal pdf del decreto legge:
Il
Allora, se passa una roba simile, io comincio a mandare richieste di rettifica a raffica a tutti i siti web che mi capitano sott'occhio, con particolare accanimento nei confronti dei siti delle società telefoniche e delle maggiori aziende italiane, ogni volta che trovo una tariffa mal presentata, un prodotto ingannevolmente decantato, ma anche una data sbagliata e una virgola fuori posto.
Per chi volesse documentarsi, dal sito della Camera dei Deputati copincollo i passi saliente dal pdf del decreto legge:
L’articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive
ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di
rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi
nessun commento ulteriore.
ART. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche
sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto
ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono »;
b) al quarto comma, dopo le parole:
« devono essere pubblicate » sono inserite
le seguenti: « , senza commento, »;
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
« Per la stampa non periodica l’autore
dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono,
su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura
nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1415
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata »;
d) al quinto comma, le parole: « trascorso
il termine di cui al secondo e terzo
comma, » sono sostituite dalle seguenti:
« trascorso il termine di cui al secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma » e le parole:
« in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma » sono sostituite
dalle seguenti: « in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo,
quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma »;
e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:
« Della stessa procedura può avvalersi
l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva o delle trasmissioni informatiche
o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta ».
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